Sezione I
Assemblea dei soci
Articolo 11
Composizione e competenze
- Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazioni dell’assemblea dei soci in sede ordinaria ed in sede straordinaria.
- Tutti i soci non morosi al pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire e votare alle assemblee dei soci in sede ordinaria ed in sede straordinaria.
- Oltre a quanto previsto nello Statuto e della disciplina legale applicabile, l’assemblea dei soci in sede ordinaria è competente a deliberare: (a) sull’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale; (b) sull’approvazione del bilancio consuntivo, sulla destinazione dell’avanzo di gestione o sulla copertura di eventuali disavanzi di gestione; (c) sulla fissazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo nonché sulla loro nomina su proposta del Consiglio Direttivo oggetto di rinnovo; (d) sulla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente; (e) sull’approvazione dei regolamenti interni; e (f) su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- L’assemblea dei soci in sede straordinaria è competente a deliberare: (a) le modifiche dell’atto costitutivo della Società e dello Statuto; (b) sullo scioglimento della Società, nominando i liquidatori e fissando i poteri; e (c) sulla revoca dei liquidatori e sulla modificazione dei relativi poteri.
Articolo 12
Funzionamento dell’assemblea dei soci
- L’assemblea dei soci, in sede ordinaria ed in sede straordinaria (d’ora in avanti, se non specificato, l’assemblea in entrambe le sedi è indicata quale “Assemblea dei Soci”), è convocata dal Presidente della Società mediante avviso da comunicare ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza a mezzo, in via alternativa, comunicazione scritta, messaggio di posta elettronica all’indirizzo elettronico comunicato dai soci al Consiglio Direttivo o pubblicazione sul sito web della Società nella sezione dedicata ai soci.
- L’assemblea dei soci in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo la motivata presenza di particolari esigenze.
- Nelle Assemblea dei Soci, ogni socio, iscritto nel libro dei soci, ha diritto di esprimere un solo voto.
- L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Società o, in mancanza di quest’ultimo, dal Vice-Presidente della Società, assisiti da un segretario. In assenza di entrambi, l’Assemblea dei Soci è presieduta dal Consigliere in carica nel Consiglio Direttivo più anziano di età.
- I Soci, nell’Assemblea dei Soci, possono farsi rappresentare, a mezzo delega di voto scritta da conservare agli atti della Società, da altri soci che possono anche essere componenti del Consiglio Direttivo purché, in tal caso, non si tratti di assemblee convocate per deliberare l’approvazione dei bilanci o l’esercizio dell’azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio Direttivo. Ogni socio può essere titolare di non più di tre deleghe di voto.
- Il Presidente dell’Assemblea dei Soci deve accertare: (a) la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea dei Soci; (b) il diritto ad intervenire; (c) la validità delle eventuali
- Il verbale delle Assemblee dei Soci, redatto e sottoscritto dal segretario dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente dell’assemblea è trascritto su apposito libro delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci conservato nella sede legale e consultabile da ogni socio.
Articolo 13
Assemblea dei soci in sede ordinaria
- L’assemblea dei soci in sede ordinaria, qualunque sia l’oggetto da trattare, è validamente costituita: (a) in prima convocazione quando è presente, fisicamente o per delega di voto, la maggioranza dei soci iscritti al libro soci; (b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati con delega di voto.
- Le deliberazioni dell’assemblea dei soci in sede ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fisicamente o per delega di voto.
- I voti da esprimere nell’assemblea dei soci in sede ordinaria sono palesi, ad eccezione dei voti relativi alle deliberazioni di nomina e di revoca degli organi sociali ed alle deliberazioni che la stessa assemblea decida, con deliberazione adottata con voto segreto, di sottoporre al voto segreto.
Articolo 14
Assemblea dei soci in sede straordinaria
L’assemblea dei soci in sede straordinaria è validamente costituita: (a) in prima convocazione, quando è presente, fisicamente o per delega di voto, almeno la metà più 1 (uno) dei soci; (b) in seconda convocazione, quando siano presenti, fisicamente o per delega di voto, almeno il 20% (venti per cento) dei soci.
Sezione II
Consiglio Direttivo e Presidente della Società
Articolo 15
Composizione
- Il Consiglio Direttivo gestisce la Società ed è composto da un minimo di 11 (undici) componenti ad un massimo di 15 (quindici), nominati dall’assemblea dei soci in sede ordinaria, nonché dal “Past President” e dai Presidenti Onorari se nominati.
- La nomina del Presidente Onorario è di competenza dell’assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, senza alcun limite di numero massimo. Ciascun Presidente Onorario può intervenire nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
- Ciascun componente del Consiglio Direttivo ed il “Past President” ha diritto di voto.
- I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse all’atto della nomina e successivamente al momento dell’eventuale insorgenza, proponendo le modalità di regolazione al Consiglio Direttivo, che delibererà con l’astensione dei Consiglieri interessati.
- I Consiglieri devono essere scelti fra i soci non morosi al pagamento della quota associativa.
- Non possono candidarsi e ricoprire la qualifica di legali rappresentanti o consiglieri e, se già in carica, decadono immediatamente dalla stessa, coloro che hanno subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dalla Società o che si trovano in situazione che provocano l’inconferibilità o l’incompatibilità dell’incarico. A tale scopo, i componenti nominati presentano apposita autocertificazione e sono tenuti, in seguito, a segnalare senza indugio l’eventuale sentenza passata in giudicato o la sopravvenuta situazione di l’inconferibilità o l’incompatibilità dell’incarico.
- Nella sua prima adunanza il nuovo Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Presidente della Società per il mandato quadriennale successivo, il Vice-Presidente della Società, il Tesoriere ed il Segretario. Il Vice-Presidente della Società collabora con il Presidente della Società e lo sostituisce in caso di assenza o grave impedimento. La nomina del Presidente della Società è regolata dall’articolo 18 che segue.
- La presidenza e la vice-presidenza del Consiglio Direttivo spetta, nell’ordine, al Presidente della Società ed al Vice-Presidente della Società.
- Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio della Società, provvede a controllare la corretta esecuzione di incassi e pagamenti correnti e esercita ogni competenza, allo scopo, delegata dal Consiglio Direttivo.
- Il Segretario cura i libri della Società, il loro aggiornamento, i documenti della Società ed esercita ogni competenza, allo scopo, delegata dal Consiglio Direttivo ed ha il potere di: (a) coadiuvare il Presidente del Consiglio Direttivo; e (b) coordinare la riscossione delle quote associative.
- Il Consiglio Direttivo può altresì delegare alcune delle sue attribuzioni a uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito Comitato di gestione.
- Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono eleggibili per 2 (due) volte anche consecutive.
- Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Competenze
Al Consiglio Direttivo, oltre a quanto già previsto dallo Statuto, spetta: (a) la gestione ordinaria e straordinaria della Società; (b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dell’oggetto sociale; (c) la ricezione e la proposizione di candidature in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima del Congresso Nazionale dell’anno in cui è previsto il rinnovo delle cariche; (d) la determinazione del numero dei componenti da eleggere nel Consiglio Direttivo da proporre in assemblea dei soci in sede ordinaria; (e) la decisione sulla convocazione delle Assemblee dei Soci; (f) la determinazione del valore delle quote associative da sottoporre all’assemblea dei soci in sede ordinaria; (g) la predisposizione del progetto di bilancio preventivo e del programma dell’attività sociale da sottoporre all’assemblea dei soci in sede ordinaria; (h) la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e della relazione di accompagnamento da sottoporre all’assemblea dei soci in sede ordinaria; (i) la nomina di eventuali comitati tecnico-scientifici e di coordinatori di aree per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche; (l) la regolazione di eventuali conflitti d’interesse dei propri componenti.
Articolo 17
Funzionamento
- Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente della Società almeno una volta ogni 6 (sei) mesi o su richiesta motivata di almeno 5 (cinque) Consiglieri.
- La convocazione è fatta tramite e-mail da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima del giorno già fissato per l’adunanza, salvo casi di urgenza.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente della Società.
- Il verbale del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario, sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente della Società ed è trascritto su apposito libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato nella sede legale.
Articolo 18
Presidente della Società
- Il Presidente della Società è il Presidente del Consiglio Direttivo.
- La carica di Presidente della Società è attribuita a colui che riceve, tra i componendi del Consiglio Direttivo, il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a una nuova votazione di ballottaggio fino a che prevale un candidato. In caso di riconferma del presidente uscente rimane in carica, per il mandato successivo, anche il Past President.
- Il Presidente della Società è il legale rappresentante, anche in giudizio, della Società. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, nei casi di estrema urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza successiva all’esercizio.
- Il Presidente della Società, per l’esercizio delle sue funzioni ed anche per coadiuvare i componenti del Consiglio Direttivo nello svolgimento delle loro funzioni, si avvale di un ufficio di segreteria che può, discrezionalmente, individuare anche in una persona, fisica o giuridica, estranea alla Società. Il Presidente della Società può esercitare le sue funzioni anche nella sede legale della Società.
- Il Presidente della Società è anche Direttore Responsabile della rivista della Società, ove redatta.
Sezione III
Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 19
Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti: (a) vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo e sulla gestione economico-finanziaria della Società; (b) controlla la contabilità e i bilanci annuali; (c) riferisce all’assemblea dei soci in sede ordinaria il bilancio consuntivo mediante una relazione annuale.
- Il Collegio dei Revisori si compone di 3 (tre) componenti nominati anche tra i non soci e durano in carica 4 (quattro) anni. Ciascun componente del Collegio dei Revisori è rieleggibili.
- Si applica in quanto compatibile il comma 6 del precedente articolo 15.
Sezione IV
Organi Consultivi della Società
Articolo 20
Comitato Scientifico
- Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare il programma scientifico del Congresso Nazionale di concerto con il Consiglio Direttivo ed i coordinatori delle Aree e può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ove si discuta la materia di propria competenza.
- Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
- L’attività scientifica svolta dalla Società è pubblicata attraverso il suo sito web, che deve essere costantemente aggiornato.
- I componenti del Comitato Scientifico sono nominati, dal Consiglio Direttivo, tra coloro che abbiano espletato un’attività di rilievo nel campo scientifico di appartenenza.
- Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente della Società, che può delegare il vice-Presidente ad espletare tale funzione.
Articolo 21
Comitato Editoriale
- Il Comitato Editoriale promuove e coordina le iniziative editoriali della Società, cura la redazione di un bollettino e dell’eventuale Rivista.
- I componenti del Comitato Editoriale sono nominati ogni quattro anni, dal Consiglio Direttivo, tra i soci esperti nel campo della Prevenzione Cardiovascolare.
- Per la finalizzazione delle iniziative editoriali, possono essere riconosciuti compensi finanziari, commisurati all’entità del progetto editoriale e preventivamente autorizzati dal Presidente della Società e dal Tesoriere.
- L’ufficio di segreteria del Consiglio Direttivo coordina anche lo sviluppo delle attività educazionali ed editoriali.