Chi siamo

Statuto

  • TITOLO I - ORDINAMENTO GENERALE
    Articolo 1

    Denominazione, sede sociale e durata

    1. È costituita un’associazione, senza fini di lucro, a carattere nazionale denominata Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, in sigla “S.I.PRE.C.” (di seguito indicata, per brevità, anche quale “Società”), ai sensi degli artt. 36 ss. c.c. nonché della l. 383/2000.
    2. La sede legale dell’Associazione è in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 118.
    3. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
    Articolo 2

    Oggetto sociale e assenza dello scopo lucrativo

    1. L’oggetto sociale della Società si puntualizza nelle seguenti attività: (a) promozione della formazione e dello studio in ambito di prevenzione, diagnosi e trattamento della patologia cardiovascolare; (b) contribuzione alla riduzione della prevalenza e dell’incidenza delle malattie cardiovascolari acute e croniche; (c) divulgazione della prevenzione delle malattie cardiovascolari, anche presso il pubblico; (d) riunione, organizzazione e coordinamento dell’attività istituzionale dei soci sul piano nazionale, operando in tutte le Regioni italiane tramite le sezioni regionali della S.I.PRE.C.; (e) promozione del costante aggiornamento professionale dei soci e svolgimento dell’attività formativa ECM con programmi annuali, in presenza e/o a distanza con modalità telematiche; (f) promozione dell’attività scientifica, didattica e di ricerca, anche attraverso l’organizzazione di comitati, documenti di consenso, raccomandazioni e linee-guida cliniche, convegni, borse di studio, premi di ricerca, seminari e altre iniziative a carattere scientifico e divulgativo; (g) coordinamento e integrazione della propria attività anche attraverso la collaborazione, compresa la costituzione di altri enti - sia in Italia che all’estero - aventi analoghi obiettivi; (h) svolgimento dell’attività di terza missione al fine di favorire e promuovere la cultura della prevenzione cardiovascolare e degli stili di vita virtuosi e in generale di attività di pubblica utilità; (i) produzione e diffusione del pertinente materiale didattico; (l) sviluppo di rapporti culturali e organizzativi con Università, Istituti ed Enti, sia pubblici che privati, aventi analoghe finalità; (m) collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie nonché con altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche; (n) promozione di iniziative finalizzate a migliorare la qualità dello standard assistenziale, soprattutto nell’ambito della prevenzione secondaria, nei confronti dei soggetti afflitti da patologie cardiache; e (o) promozione di studi clinici osservazionali e di intervento nonché ricerche scientifiche e favorire rapporti di collaborazione con altre Società, organizzazioni e organismi scientifici.
    2. Per il perseguimento dell’oggetto sociale la Società: (a) può costituire una fondazione; (b) può costituire aree professionali; (c) possono essere costituiti settori specifici; e (d) organizza il Congresso della Società da tenersi una volta all’anno, nonché eventi formativi regionali e macroregionali ed una giornata nazionale di prevenzione cardiovascolare da tenersi una volta all’anno.
    3. Finché dura il rapporto associativo è vietata la destinazione o la distribuzione - anche in modo indiretto - di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale sociale, salvo diversa previsione legale.
    Articolo 3

    Composizione ed organi della Società

    1. La Società è composta: dai soci che decidono attraverso l’assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente della Società, dal Vice-Presidente della Società, dal Tesoriere, dal Segretario del Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal di esso Presidente.
    2. Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive documentate.
    3. Le regole sui soci sono dettagliate nel Titolo II che segue.
    4. L’organizzazione della Società è disciplinata nel Titolo III che segue.
    Articolo 4

    Aree professionali

    1. Il Consiglio Direttivo può istituire aree professionali per i soci appartenenti alla stessa categoria professionale (d’ora in avanti, denominate “Aree” o, al singolare, “Area”).
    2. Salvo quanto previsto dal comma 1 che precede, sono istituite le seguenti aree: (a) l’Area cardiologica; (b) l’Area metabolica; (c) l’Area pediatrica; (d) l’Area geriatrica; e (e) l’Area di medicina di genere.
    3. Ogni Area ha i seguenti obiettivi: (a) coinvolgere i colleghi attivi nel territorio nazionale nell’ambito della Prevenzione Cardiovascolare, per una sensibilizzazione alla partecipazione nella S.I.PRE.C.; (b) sviluppare la cultura della formazione specialistica, attraverso l’organizzazione e la promozione di eventi formativi e scientifici; e (c) promuovere la collaborazione con altre Società Scientifiche ed Enti, nazionali e internazionali, di riferimento per la propria professione.
    4. Ciascuna Area è composta dai Soci ordinari (d’ora in avanti, quali definiti nell’articolo 6 che segue) non morosi al pagamento della quota associativa.
    5. Il Consiglio Direttivo nomina un coordinatore per ciascuna Area il quale: (a) ne rappresenta i soci; (b) promuove un efficace interscambio tra i Soci della propria Area e il Consiglio Direttivo; (c) propone tematiche di potenziale interesse per la Società; e (d) promuove le iniziative congressuali e formative nazionali.
  • TITOLO II - SOCI
    Articolo 5

    Qualità di socio

    1. Per assumere la qualità di socio della Società è necessario aver conseguito una laurea in materie medico-scientifiche o in discipline attinenti la Prevenzione Cardiovascolare, sia in Italia sia all’estero, nonché almeno uno dei seguenti requisiti: (a) prestare la propria opera nelle varie strutture e/o nei vari settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale; (b) appartenere alla categoria professionale, al settore specialistico ovvero alla disciplina specialistica, operando nelle strutture e/o nei settori di attività del Servizio sanitario nazionale o in regime libero-professionale; o (c) svolgere la propria attività lavorativa nel settore e/o nell’area interprofessionale che la Società rappresenta.
    2. Per assumere la qualità di socio è in ogni caso necessario accettare gli articoli del presente statuto (d’ora in avanti, anche solo “Statuto”) nonché ogni altro atto assunto dalla Società ai fini della regolamentazione interna e condividere l’oggetto sociale.
    Articolo 6

    Categorie di soci

    1. I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
    • i soci fondatori. Sono tali i soci che hanno costituito la Società;
    • i soci ordinari. Sono tali le persone fisiche che operano attivamente nel campo medico-scientifico;
    • i soci onorari. Sono tali le persone fisiche invitate dall’assemblea dei soci a far parte della Società per particolari meriti scientifico-professionali, manageriali ovvero in quanto pazienti appartenenti a particolari fasce e/o soggetti ad elevato rischio cardiovascolare;
    • i soci sostenitori. Sono tali ogni persona fisica, Ente, Istituto, Società, Associazione tecnica e scientifica che promuove studi o ricerche nel campo della Prevenzione Cardiovascolare; ed
    • i soci corrispondenti. Sono tali gli studiosi della patologia, italiani o stranieri, che, pur svolgendo la propria attività in istituzioni scientifiche all’estero, conservano rapporti di proficua collaborazione con la Società.
    1. I soci fondatori restano tali a vita e sono soggetti al solo pagamento della quota sociale.
    2. È esclusa l’assunzione temporanea della qualità di socio.
    3. Tutti i soci della Società sono iscritti in un libro dei soci, conservato presso la sede legale e consultabile da ciascun socio.
    Articolo 7

    Settore S.I.PRE.C. Young

    1. S.I.PRE.C. Young è un settore della Società costituito da tutti i soci di età uguale o inferiore ai 40 anni, non morosi al pagamento della quota associativa.
    2. S.I.PRE.C. Young nasce con l’intento di aggregare i giovani soci under 40 e di incentivare il loro aggiornamento culturale e professionale con l’obbiettivo di: (a) promuovere la partecipazione attiva dei giovani soci al perseguimento dell’oggetto sociale; (b) identificare le problematiche più sentite da chi vive la fase di transizione, dalla specializzazione al mondo del lavoro, in termini formativi e di competenze; (c) incentivare attività di ricerca e divulgazione; (d) attivare tra i giovani un confronto reciproco su diverse realtà lavorative e favorire l’aggregazione di colleghi; (e) incoraggiare la partecipazione dei giovani specialisti nel campo della Prevenzione Cardiovascolare ai Congressi nazionali e regionali organizzati dalla S.I.PRE.C.; (f) proporre argomenti per i futuri Congressi nazionali e l’organizzazione di sessioni speciali.
    3. Tutte le iniziative verranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo.
    Articolo 8

    Ammissione di nuovi soci

    1. L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo accettando la richiesta scritta da parte dell’interessato, indirizzata al Presidente della Società e contenente sia i dati anagrafici del richiedente sia il suo profilo professionale.
    2. La qualità di socio non è trasmissibile e non attribuisce alcun diritto patrimoniale.
    Articolo 9

    Diritti, obblighi e doveri dei soci

    1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività ed alle decisioni della Società.
    2. Ciascun socio:
    • deve versare, integralmente e puntualmente, per ciascun esercizio una quota associativa nella misura stabilita dall’assemblea dei soci;
    • ha capacità elettorale attiva e passiva negli organi della Società;
    • ha diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dalle regole legali applicabili e dallo Statuto;
    • ha il diritto ed il dovere di essere iscritto nel libro dei soci; e
    • deve comportarsi verso gli altri soci – e verso i terzi quando agisce in quanto socio e nell’interesse della Società o nell’ambito dell’oggetto sociale - con spirito di spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni della Società.
    Articolo 10

    Perdita della qualifica di socio

    1. La qualifica di socio si perde per recesso del socio, decesso del socio, esclusione del socio e mancato pagamento della quota associativa.
    2. L’esclusione è decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo (d’ora in avanti, per chiarezza, indicata quale “Deliberazione di esclusione”) in caso di azione disonorevole o di condotta lesiva del rapporto sociale. La Deliberazione di esclusione: (a) è comunicata al socio interessato a mezzo raccomandata indicando le relative motivazioni; e (b) acquista efficacia con l’approvazione della assemblea in sede ordinaria dei soci.
    3. Il mancato integrale e puntuale pagamento della quota associativa per 3 (tre) esercizi consecutivi, provoca la perdita immediata della qualità di socio, qualora il socio non vi provveda dopo 3 (tre) specifiche richieste scritte del Consiglio Direttivo.
    4. Il socio ha diritto di recedere dalla Società attraverso una dichiarazione sottoscritta e deve essere inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso è efficace, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dalla data di esercizio.
  • TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

    Sezione I

    Assemblea dei soci

    Articolo 11

    Composizione e competenze

    1. Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazioni dell’assemblea dei soci in sede ordinaria ed in sede straordinaria.
    2. Tutti i soci non morosi al pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire e votare alle assemblee dei soci in sede ordinaria ed in sede straordinaria.
    3. Oltre a quanto previsto nello Statuto e della disciplina legale applicabile, l’assemblea dei soci in sede ordinaria è competente a deliberare: (a) sull’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale; (b) sull’approvazione del bilancio consuntivo, sulla destinazione dell’avanzo di gestione o sulla copertura di eventuali disavanzi di gestione; (c) sulla fissazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo nonché sulla loro nomina su proposta del Consiglio Direttivo oggetto di rinnovo; (d) sulla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente; (e) sull’approvazione dei regolamenti interni; e (f) su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
    4. L’assemblea dei soci in sede straordinaria è competente a deliberare: (a) le modifiche dell’atto costitutivo della Società e dello Statuto; (b) sullo scioglimento della Società, nominando i liquidatori e fissando i poteri; e (c) sulla revoca dei liquidatori e sulla modificazione dei relativi poteri.
    Articolo 12

    Funzionamento dell’assemblea dei soci

    1. L’assemblea dei soci, in sede ordinaria ed in sede straordinaria (d’ora in avanti, se non specificato, l’assemblea in entrambe le sedi è indicata quale “Assemblea dei Soci”), è convocata dal Presidente della Società mediante avviso da comunicare ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza a mezzo, in via alternativa, comunicazione scritta, messaggio di posta elettronica all’indirizzo elettronico comunicato dai soci al Consiglio Direttivo o pubblicazione sul sito web della Società nella sezione dedicata ai soci.
    2. L’assemblea dei soci in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo la motivata presenza di particolari esigenze.
    3. Nelle Assemblea dei Soci, ogni socio, iscritto nel libro dei soci, ha diritto di esprimere un solo voto.
    4. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Società o, in mancanza di quest’ultimo, dal Vice-Presidente della Società, assisiti da un segretario. In assenza di entrambi, l’Assemblea dei Soci è presieduta dal Consigliere in carica nel Consiglio Direttivo più anziano di età.
    5. I Soci, nell’Assemblea dei Soci, possono farsi rappresentare, a mezzo delega di voto scritta da conservare agli atti della Società, da altri soci che possono anche essere componenti del Consiglio Direttivo purché, in tal caso, non si tratti di assemblee convocate per deliberare l’approvazione dei bilanci o l’esercizio dell’azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio Direttivo. Ogni socio può essere titolare di non più di tre deleghe di voto.
    6. Il Presidente dell’Assemblea dei Soci deve accertare: (a) la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea dei Soci; (b) il diritto ad intervenire; (c) la validità delle eventuali
    7. Il verbale delle Assemblee dei Soci, redatto e sottoscritto dal segretario dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente dell’assemblea è trascritto su apposito libro delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci conservato nella sede legale e consultabile da ogni socio.
    Articolo 13

    Assemblea dei soci in sede ordinaria

    1. L’assemblea dei soci in sede ordinaria, qualunque sia l’oggetto da trattare, è validamente costituita: (a) in prima convocazione quando è presente, fisicamente o per delega di voto, la maggioranza dei soci iscritti al libro soci; (b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati con delega di voto.
    2. Le deliberazioni dell’assemblea dei soci in sede ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fisicamente o per delega di voto.
    3. I voti da esprimere nell’assemblea dei soci in sede ordinaria sono palesi, ad eccezione dei voti relativi alle deliberazioni di nomina e di revoca degli organi sociali ed alle deliberazioni che la stessa assemblea decida, con deliberazione adottata con voto segreto, di sottoporre al voto segreto.
    Articolo 14

    Assemblea dei soci in sede straordinaria

    L’assemblea dei soci in sede straordinaria è validamente costituita: (a) in prima convocazione, quando è presente, fisicamente o per delega di voto, almeno la metà più 1 (uno) dei soci; (b) in seconda convocazione, quando siano presenti, fisicamente o per delega di voto, almeno il 20% (venti per cento) dei soci.

    Sezione II

    Consiglio Direttivo e Presidente della Società

     

    Articolo 15

    Composizione

    1. Il Consiglio Direttivo gestisce la Società ed è composto da un minimo di 11 (undici) componenti ad un massimo di 15 (quindici), nominati dall’assemblea dei soci in sede ordinaria, nonché dal “Past President” e dai Presidenti Onorari se nominati.
    2. La nomina del Presidente Onorario è di competenza dell’assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, senza alcun limite di numero massimo. Ciascun Presidente Onorario può intervenire nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
    3. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ed il “Past President” ha diritto di voto.
    4. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse all’atto della nomina e successivamente al momento dell’eventuale insorgenza, proponendo le modalità di regolazione al Consiglio Direttivo, che delibererà con l’astensione dei Consiglieri interessati.
    5. I Consiglieri devono essere scelti fra i soci non morosi al pagamento della quota associativa.
    6. Non possono candidarsi e ricoprire la qualifica di legali rappresentanti o consiglieri e, se già in carica, decadono immediatamente dalla stessa, coloro che hanno subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dalla Società o che si trovano in situazione che provocano l’inconferibilità o l’incompatibilità dell’incarico. A tale scopo, i componenti nominati presentano apposita autocertificazione e sono tenuti, in seguito, a segnalare senza indugio l’eventuale sentenza passata in giudicato o la sopravvenuta situazione di l’inconferibilità o l’incompatibilità dell’incarico.
    7. Nella sua prima adunanza il nuovo Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Presidente della Società per il mandato quadriennale successivo, il Vice-Presidente della Società, il Tesoriere ed il Segretario. Il Vice-Presidente della Società collabora con il Presidente della Società e lo sostituisce in caso di assenza o grave impedimento. La nomina del Presidente della Società è regolata dall’articolo 18 che segue.
    8. La presidenza e la vice-presidenza del Consiglio Direttivo spetta, nell’ordine, al Presidente della Società ed al Vice-Presidente della Società.
    9. Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio della Società, provvede a controllare la corretta esecuzione di incassi e pagamenti correnti e esercita ogni competenza, allo scopo, delegata dal Consiglio Direttivo.
    10. Il Segretario cura i libri della Società, il loro aggiornamento, i documenti della Società ed esercita ogni competenza, allo scopo, delegata dal Consiglio Direttivo ed ha il potere di: (a) coadiuvare il Presidente del Consiglio Direttivo; e (b) coordinare la riscossione delle quote associative.
    11. Il Consiglio Direttivo può altresì delegare alcune delle sue attribuzioni a uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito Comitato di gestione.
    12. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono eleggibili per 2 (due) volte anche consecutive.
    13. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
    Articolo 16

    Competenze

    Al Consiglio Direttivo, oltre a quanto già previsto dallo Statuto, spetta: (a) la gestione ordinaria e straordinaria della Società; (b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dell’oggetto sociale; (c) la ricezione e la proposizione di candidature in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima del Congresso Nazionale dell’anno in cui è previsto il rinnovo delle cariche; (d) la determinazione del numero dei componenti da eleggere nel Consiglio Direttivo da proporre in assemblea dei soci in sede ordinaria; (e) la decisione sulla convocazione delle Assemblee dei Soci; (f) la determinazione del valore delle quote associative da sottoporre all’assemblea dei soci in sede ordinaria; (g) la predisposizione del progetto di bilancio preventivo e del programma dell’attività sociale da sottoporre all’assemblea dei soci in sede ordinaria; (h) la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e della relazione di accompagnamento da sottoporre all’assemblea dei soci in sede ordinaria; (i) la nomina di eventuali comitati tecnico-scientifici e di coordinatori di aree per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche; (l) la regolazione di eventuali conflitti d’interesse dei propri componenti.

    Articolo 17

    Funzionamento

    1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente della Società almeno una volta ogni 6 (sei) mesi o su richiesta motivata di almeno 5 (cinque) Consiglieri.
    2. La convocazione è fatta tramite e-mail da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima del giorno già fissato per l’adunanza, salvo casi di urgenza.
    3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente della Società.
    4. Il verbale del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario, sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente della Società ed è trascritto su apposito libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato nella sede legale.
    Articolo 18

    Presidente della Società

    1. Il Presidente della Società è il Presidente del Consiglio Direttivo.
    2. La carica di Presidente della Società è attribuita a colui che riceve, tra i componendi del Consiglio Direttivo, il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a una nuova votazione di ballottaggio fino a che prevale un candidato. In caso di riconferma del presidente uscente rimane in carica, per il mandato successivo, anche il Past President.
    3. Il Presidente della Società è il legale rappresentante, anche in giudizio, della Società. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, nei casi di estrema urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza successiva all’esercizio.
    4. Il Presidente della Società, per l’esercizio delle sue funzioni ed anche per coadiuvare i componenti del Consiglio Direttivo nello svolgimento delle loro funzioni, si avvale di un ufficio di segreteria che può, discrezionalmente, individuare anche in una persona, fisica o giuridica, estranea alla Società. Il Presidente della Società può esercitare le sue funzioni anche nella sede legale della Società.
    5. Il Presidente della Società è anche Direttore Responsabile della rivista della Società, ove redatta.

    Sezione III

    Collegio dei Revisori dei Conti

    Articolo 19

    Collegio dei Revisori dei Conti

    1. Il Collegio dei Revisori dei Conti: (a) vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo e sulla gestione economico-finanziaria della Società; (b) controlla la contabilità e i bilanci annuali; (c) riferisce all’assemblea dei soci in sede ordinaria il bilancio consuntivo mediante una relazione annuale.
    2. Il Collegio dei Revisori si compone di 3 (tre) componenti nominati anche tra i non soci e durano in carica 4 (quattro) anni. Ciascun componente del Collegio dei Revisori è rieleggibili.
    3. Si applica in quanto compatibile il comma 6 del precedente articolo 15.

    Sezione IV

    Organi Consultivi della Società

    Articolo 20

    Comitato Scientifico

    1. Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare il programma scientifico del Congresso Nazionale di concerto con il Consiglio Direttivo ed i coordinatori delle Aree e può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ove si discuta la materia di propria competenza.
    2. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
    3. L’attività scientifica svolta dalla Società è pubblicata attraverso il suo sito web, che deve essere costantemente aggiornato.
    4. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati, dal Consiglio Direttivo, tra coloro che abbiano espletato un’attività di rilievo nel campo scientifico di appartenenza.
    5. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente della Società, che può delegare il vice-Presidente ad espletare tale funzione.
    Articolo 21

    Comitato Editoriale

    1. Il Comitato Editoriale promuove e coordina le iniziative editoriali della Società, cura la redazione di un bollettino e dell’eventuale Rivista.
    2. I componenti del Comitato Editoriale sono nominati ogni quattro anni, dal Consiglio Direttivo, tra i soci esperti nel campo della Prevenzione Cardiovascolare.
    3. Per la finalizzazione delle iniziative editoriali, possono essere riconosciuti compensi finanziari, commisurati all’entità del progetto editoriale e preventivamente autorizzati dal Presidente della Società e dal Tesoriere.
    4. L’ufficio di segreteria del Consiglio Direttivo coordina anche lo sviluppo delle attività educazionali ed editoriali.
  • TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E PATRIMONIO
    Articolo 22

    Esercizio sociale

    1. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
    2. Il progetto di bilancio consuntivo, con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è depositato presso la sede legale della Società almeno 20 (venti) giorni prima dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione e può essere consultato da ogni socio.
    3. La Società pubblica sul sito web istituzionale i bilanci preventivi e consuntivi e gli incarichi retribuiti.
    Articolo 23

    Patrimonio della Società

    1. Il patrimonio della Società proviene dalle quote associative annue e dai contributi devoluti da Enti pubblici, privati e persone fisiche - a qualsiasi titolo - con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
    2. Le attività ECM sono finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati, Enti e/o aziende pubbliche e/o private, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.
  • TITOLO V - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    Articolo 24

    Scioglimento

    1. Per deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci, convocati in assemblea in sede straordinaria.
    2. In caso di scioglimento dalla Società per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad Enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo ex articolo 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla disciplina applicabile.
    Articolo 25

    Centro Studi

    1. Il Centro Studi S.I.PRE.C. è un organismo che opera con la denominazione ed il logo della Società e che contraddistingue le iniziative di ordine scientifico, culturale e organizzativo della medesima.
    2. Il Centro Studi è gestito da un coordinatore proposto dal Consiglio Direttivo, sino a revoca o dimissioni.
    3. Il coordinatore del Centro Studi supervisiona le attività di ricerca e di studio, proposte dai soci e/o da altri Enti e organizzazioni, nell’ambito degli obiettivi istituzionali della società. Inoltre, il coordinatore del Centro Studi è responsabile del funzionamento delle diverse aree di interesse S.I.PRE.C., che abbracciano i principali campi della Prevenzione Cardiovascolare, promuovendo iniziative finalizzate allo sviluppo degli stessi.
    Articolo 26

    Disposizioni finali

    1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alla disciplina legale applicabile alle leggi vigenti in materia.
    2. La Società e il legale Rappresentante godono di autonomia e indipendenza, non esercitando attività imprenditoriali né partecipando a esse, fatte salve le attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
    3. Nell’ambito del perseguimento dell’oggetto sociale, la Società non prevede la tutela sindacale dei soci e, in ogni caso, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
    4. Ciascun socio comunica alla Società un indirizzo elettronico al quale indirizzare le comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto sociale.
    5. La Società attiva e mantiene attivo un sito web.
    Articolo 28

    Disposizioni Transitorie

    1. In caso di costituzione di una fondazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1 che precede, al fine di consentire un coerente avvio della nuova iniziativa, l’attuale Consiglio Direttivo e l’attuale Presidente della Società, in deroga al comma 13 dell’articolo 15 che precede, resteranno in carica per ulteriori 4 (quattro) anni dalla costituzione della fondazione medesima previa approvazione dell’assemblea dei soci in sede ordinaria della Società.
    2. Istituito il primo Consiglio Direttivo successivo all’entrata in vigore di questa disposizione transitoria, il Consiglio Direttivo sarà competente alla nomina del Presidente della Società per il mandato quadriennale successivo alla scadenza del Consiglio Direttivo medesimo.

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